Statuto/Statuto
Statuto associativo
In questa pagina trovate di seguito il nostro statuto associativo, firmato dai membri costituenti.
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STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE PORDENONE LINUX USER GROUP (PN LUG)
Art. 1 - Costituzione
1. E' costituita con sede legale in FONTANAFREDDA (PN) in via MARGHERITA GIOL n. 38/C l'associazione culturale apolitica e apartitica di promozione sociale denominata “PORDENONE LINUX USER GROUP” siglabile anche come “PN LUG”, di seguito detta associazione. Per lo svolgimento delle proprie attività l'associazione potrà avvalersi di una o più sedi operative con semplice delibera del Comitato.
2. L’associazione è costituita nel rispetto del codice civile e della L 383/2000 e sue modifiche e integrazioni; per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.
3. L’eventuale successivo cambio di sede legale non comporterà variazione allo statuto ma dovrà essere approvata dall’assemblea dei soci con il quorum previsto per le modifiche statutarie.
Art. 2 - Finalità
1. L’associazione ha per scopo la diffusione della cultura informatica con particolare riferimento al software libero e a sorgente aperto (Free/Libre Open Source Software, FLOSS), ha quale oggetto associativo la diffusione della cultura del libero scambio del sapere per il progresso comune e l'incentivazione dell'utilizzazione, della promozione, della formazione e dello sviluppo del sistema operativo GNU/Linux e del software libero; l'associazione si propone come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile attraverso l'ideale dell'educazione permanente.
2. L'associazione ha durata illimitata e non ha fini di lucro neanche in forma indiretta.
Art. 3 - Soci
1. Sono soci quelli che sottoscrivono l'atto costitutivo e quelli che fanno richiesta di adesione all'associazione e la cui domanda è accolta dal comitato.
2. Nella domanda di adesione l'aspirante socio dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell'associazione. L'iscrizione decorre dalla data di delibera del comitato. Non è ammessa la figura del socio temporaneo. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.
3. Tutti i soci cessano di appartenere all’associazione, nei seguenti casi: dimissioni volontarie; non aver effettuato il versamento della quota associativa per l'anno solare in corso; morte; indegnità deliberata dal comitato. In quest'ultimo caso è ammesso ricorso al collegio arbitrale il quale decide in via definitiva.
4. L’attività dei soci deve essere libera e volontaria e prestata prevalentemente in forma gratuita, fatto salvo il solo rimborso delle spese vive documentate sostenute per l’espletamento degli incarichi affidati.
5. L’associazione può, inoltre, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati.
6. In base alle disposizioni del D.Lgs. 196/2003 tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione previo assenso scritto del socio. Il diniego va motivato.
Art. 4 - Diritti e obblighi dei soci
1. Tutti i soci hanno diritto a partecipare alle assemblee, a votare direttamente o per delega.
2. I soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto, a pagare le quote sociali e i contributi nell'ammontare fissato dall’assemblea e a prestare il lavoro preventivamente concordato.
Art. 5 - Organi
1. Sono organi dell'associazione: l'assemblea; il comitato; il presidente; il tesoriere; il collegio dei revisori dei conti.
Art. 6 - Assemblea
1. L'assemblea è costituita da tutti i soci regolarmente iscritti.
2. Essa si riunisce, in via ordinaria, una volta all'anno e, in via straordinaria, ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario.
3. Le riunioni sono convocate dal presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 15 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (email o lettera). L’assemblea può essere svolta anche tramite il sistema della conferenza audio o audio-video, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede, il principio di parità di trattamento dei soci e, in particolare, a condizione che: a) nell'avviso di convocazione vengano indicati anche i luoghi audio-video collegati nei quali i soci potranno effettuare il proprio intervento; b) sia consentito: al Presidente dell'assemblea o suo delegato, accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; agli intervenuti, partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti; al soggetto verbalizzante, percepire adeguatamente tutti gli interventi assembleari costituenti oggetto di verbalizzazione. In questa ipotesi, la riunione assembleare deve ritenersi svolta nel luogo ove sono presenti, contemporaneamente, il Presidente dell'assemblea ed il soggetto verbalizzante (luogo ove dovrà essere stata convocata l'assemblea).
4. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un decimo dei soci; in tal caso il presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 3, alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.
5. In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro socio. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega.
6. Ciascun socio non può essere portatore di più di una delega.
7. Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 16 e 17.
8. L' assemblea ha i seguenti compiti: eleggere i membri del comitato; eleggere i componenti del collegio dei revisori dei conti; approvare il programma di attività proposto dal comitato; approvare il bilancio preventivo; approvare il bilancio consuntivo; approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto di cui al successivo articolo 16; stabilire l'ammontare delle quote associative e dei contributi a carico dei soci; deliberare lo scioglimento dell'associazione.
Art. 7 - Comitato (Consiglio Direttivo)
1. Il comitato è eletto dall'assemblea e può essere composto da 5 a 9 membri. Esso può cooptare altri 2 membri, in qualità di esperti. Questi ultimi possono esprimersi con solo parere consultivo.
2. Il comitato si riunisce almeno una volta ogni 3 mesi.
3. Le riunioni sono convocate dal presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 10 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (email o lettera). E’ altresì consentita l’adunanza del Comitato e la validità delle deliberazioni assunte, anche tramite il sistema della conferenza audio e audio-video, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede, il principio di parità di trattamento dei membri, in particolare, a condizione che: a) nell'avviso di convocazione vengano indicati anche i luoghi audio-video collegati nei quali i componenti potranno effettuare il proprio intervento; b) sia consentito: al Presidente accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati delle deliberazioni; agli intervenuti, partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti; al soggetto verbalizzante, percepire adeguatamente tutti gli interventi costituenti oggetto di verbalizzazione. In questa ipotesi, la riunione Comitato deve ritenersi svolta nel luogo ove sono presenti, contemporaneamente, il Presidente ed il soggetto verbalizzante (luogo ove dovrà essere stata convocata la riunione).
4. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei componenti; in tal caso il presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 3, alla convocazione entro 12 giorni dalla richiesta e la riunione deve avvenire entro 20 giorni dalla convocazione.
5. In prima convocazione il comitato è regolarmente costituito con la presenza della metà più uno dei componenti. In seconda convocazione è regolarmente costituito con la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti.
6. Il comitato ha i seguenti compiti: eleggere il presidente; eleggere il vicepresidente con funzioni vicarie; nominare il segretario; nominare il tesoriere; assumere il personale; fissare le norme per il funzionamento dell'associazione; sottoporre all'approvazione dell'assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali; determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa; accogliere o rigettare le domande degli aspiranti soci; nominare il componente del collegio arbitrale di spettanza dell'associazione;
7. I membri eletti del comitato sono incompatibili con incarichi direttivi o esecutivi in partiti o movimenti politici e con incarichi di governo a livello europeo, nazionale o locale. Tali incarichi sono altresì incompatibili, pena la decadenza immediata, con la presenza tra il personale assunto o a contratto o tra i fornitori abituali, di propri famigliari fino al terzo grado o tramite la partecipazione in società direttamente o a essi collegate.
8. Le suddette incompatibilità sono operanti dal momento in cui si verificano. Non sono ammesse deroghe e la decadenza dal comitato è immediata nei momenti in cui il componente: accetta la candidatura a componente delle Assemblee rappresentative o degli Organi di governo; accetta una delle responsabilità politico-partitiche.
Art. 8 - Presidente
1. Il presidente, che è anche presidente dell'assemblea e del comitato, è eletto da quest'ultimo nel suo seno a maggioranza dei propri componenti.
2. Esso cessa dalla carica secondo le norme del successivo articolo 12 e qualora non ottemperi a quanto disposto nei precedenti articolo 6, comma 4 e articolo 7, comma 4.
3. Il presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti di terzi e in giudizio, convoca e presiede le riunioni dell'assemblea e del comitato.
4. In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del comitato, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.
5. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vice presidente o, in sua assenza, dal componente del comitato più anziano di età.
Art. 9 - Segretario
1. Il segretario coadiuva il presidente e ha i seguenti compiti: provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro dei soci; provvede al disbrigo della corrispondenza; è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali; è capo del personale.
Art. 10 - Tesoriere
Il tesoriere ha i seguenti compiti: ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal presidente per motivi di necessità e di urgenza; predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al comitato entro il mese di ottobre, e del bilancio consuntivo, che sottopone al comitato entro il mese di marzo; provvede alla tenuta dei vari registri e della contabilità dell'associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa; provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del comitato;
Art. 11 - Collegio dei revisori dei conti
1. Il controllo contabile è esercitato da un collegio dei revisori eletti dall’assemblea anche tra non soci. E' costituito da tre componenti. Esso elegge nel suo seno il presidente.
2. Il collegio esercita i poteri e le funzioni previsti dagli articoli 2403 e seguenti del codice civile.
3. Essi agiscono di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi oppure su segnalazione anche di un solo socio fatta per iscritto e firmata.
4. Il collegio riferisce annualmente all'assemblea con relazione scritta, firmata e distribuita a tutti i soci.
Art. 12 - Collegio arbitrale
1. Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l’interpretazione e l’esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra gli organi e i soci ovvero tra i soci, deve essere devoluta alla determinazione inappellabile ma motivata, di un collegio arbitrale formato da tre arbitri amichevoli compositori, i quali giudicheranno "ex bono ed aequo" senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 giorni dalla nomina.
2. La loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.
3. Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due o, in difetto di accordo, dal presidente della Corte d'appello di Trieste il quale nominerà anche l'arbitro per la parte che non vi abbia provveduto.
Art. 13 - Durata delle cariche
1. Tutte le cariche sociali hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate.
2. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.
Art. 14 - Risorse economiche
1. Le associazioni di promozione sociale traggono le risorse economiche per il loro funzionamento e per lo svolgimento delle loro attività da: a) quote e contributi degli associati; b) eredità, donazioni e legati; c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari; d) contributi dell'Unione europea e dì organismi internazionali; e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati; f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi; h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi; i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale. I proventi delle attività, utili, avanzi, fondi, riserve e capitale sociale non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette. L’associazione ha l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.
2. I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal comitato.
3. Il patrimonio residuo, in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, dovrà essere devoluto ad altra associazione che svolga attività analoga o finalità di utilità sociale.
Art. 15 - Quota sociale
1. La quota associativa a carico dei soci è fissata dall'assemblea. Essa è annuale; non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio.
2. I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'assemblea né prendere parte alle attività dell'associazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.
Art. 16 - Bilancio
1. Ogni anno devono essere redatti, a cura del tesoriere e presentati al comitato, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea che deciderà a maggioranza di voti.
2. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.
3. Il bilancio deve coincidere con l'anno solare.
4. L'eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto.
Art. 17 - Modifiche allo statuto
1. Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'assemblea da uno degli organi o da almeno cinque soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall'assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto di voto.
Art. 18 - Scioglimento associativo
1. Per deliberare lo scioglimento dell’associazione occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
Art. 19 - Norma di rinvio
1. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.
L'ATTO ORIGINALE RISULTA FIRMATO IN OGNI SUA PARTE DAGLI ASSOCIATI FONDATORI
Pordenone Linux User Group – pordenone.linux.it via Margherita Giol, 38/C - 33074 Fontanafredda (PN) - Cod. Fiscale 91085010931